L’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera dell’emendamento che introduce il regime di imponibilità al 5% per le imprese che operano nel trasporto marittimo, lagunare, fluviale e lacuale porterà un vantaggio per l’intero comparto. Si tratta, infatti, di un meccanismo che permetterà alle imprese di navigazione di detrarre l’Iva pagata sugli acquisti effettuati; detrazione non consentita per le aziende sottoposte al regime di esenzione. Con l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017, le società del settore potranno, ad esempio, detrarre l’Iva pagata sugli investimenti effettuati, sulle spese di riparazione e manutenzione delle navi e imbarcazioni nonché sui carburanti utilizzati per l’effettuazione del servizio di trasporto.
Al contempo non si tratta di un inasprimento della pressione fiscale per chi opera nel trasporto urbano delle persone (ad esempio i traghetti dello Stretto di Sicilia o i vaporetti della laguna veneziana, o dei laghi), né tanto meno per gli utenti che non vedranno in nessun modo aumentate le tariffe a seguito di questa norma: il comma 2 dell’emendamento prevede chiaramente che il passaggio all’imponibilità non comporterà nessun aumento nel costo dei biglietti, tant’è che abbiamo stanziato 7,8 milioni annui. A tanto ammonta, infatti, la copertura, prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per compensare il minor gettito derivante allo Stato dall’introduzione della misura.
È opportuno sottolineare che il regime di imponibilità al 5% è più basso sia di quello per il trasporto via terra delle persone (10%) sia di quello per il trasporto di cose (22%).
Voglio, infine, sgomberare anche il campo da un equivoco che si è alimentato in queste ore. L’introduzione del regime dell’Iva agevolata non riguarderà le gondole, che restano esenti essendo considerate veicoli da piazza (come i taxi e le carrozze a cavalli) che restano esenti da Iva.
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